Entro il 1° marzo di ogni anno possono essere presentate al Sindaco del Comune le domande di contributo al fine di favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi della legge 09.01.1989, n. 13.
Il portatore di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà, per l’immobile nel quale egli ha la residenza abituale e per le opere che eliminino ostacoli alla sua mobilità, può presentare la domanda in carta bollata al Sindaco del Comune, in qualsiasi momento dell’anno e comunque entro il 1° marzo, e deve riguardare opere non ancora realizzate.
La domanda, il cui modello è disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune, deve contenere la descrizione, anche sommaria, delle opere da eseguire, deve essere corredata:
- dal certificato medico, in carta libera, attestante l’handicap se non in possesso del certificato di invalidità;
- preventivo di spesa contenente la descrizione delle opere;
- certificato o fotocopia autenticata attestante l’invalidità totale (qualora voglia avvalersi della precedenza prevista dal IV comma dell’art. 10 della Legge n. 13/89) oppure si riserva di presentarlo;
- fotocopia del verbale di assemblea del condominio (da allegare solo nel caso in cui le barriere da eliminare siano presenti in parti comuni del condominio);
- benestare del proprietario dell’immobile, in carta semplice, da allegare solo nel caso di alloggio occupato in qualità di affittuario.
L’Ufficio Servizi Sociali è a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti.