STATUTO COMUNALE DI CASARSA DELLA DELIZIA

 


TITOLO I° - ELEMENTI COSTITUTIVI


Art. 1 - Principi fondamentali

1. Il Comune di Casarsa della Delizia è ente autonomo locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo le norme della Costituzione, delle leggi generali dello Stato e delle leggi della Regione Autonoma F.V.G. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nei limiti stabiliti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e solidarietà.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2 - Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle località storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Il territorio comunale confina con i Comuni di:
- San Vito al Tagliamento (PN) a Sud e a Est;
- Valvasone (PN) a Nord-Est e a Est;
- Arzene (PN) e Zoppola (PN) a Nord-Ovest;
- Fiume Veneto (PN) a Sud-Ovest.
La superficie territoriale è di 20,41 Kmq., pari a 2,2% del territorio di pianura provinciale con una altitudine media di 41 m.s.m.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Casarsa della Delizia.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, previa adozione di formale provvedimento da parte della Giunta Comunale.

Art. 3 - Finalità

1. Il Comune, nel promuovere lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione del popolo, dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione. Riconosce come valore positivo e potenzialità per l'intera comunità locale il progresso di una società multietnica, fondata sul reciproco rispetto e sulla valorizzazione delle diverse culture, conservando legami con i Casarsesi residenti fuori dal territorio comunale.
2. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
a) superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
b) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
c) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
d) tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
e) pari opportunità e possibilità per le donne e gli uomini
3. Il Comune riconosce il ruolo fondamentale svolto, per lo sviluppo socio - economico, da parte delle organizzazioni cooperativistiche locali e delle Forze Armate.
4. Il Comune di Casarsa della Delizia, custode del messaggio culturale ed artistico di Pier Paolo Pasolini, sostiene e ricerca i modi più idonei per raccogliere, conservare e diffondere tra i cittadini la conoscenza delle sue opere letterarie ed artistiche.
5. Il Comune, inoltre, valorizza lo studio e la conservazione delle tradizioni popolari locali e della lingua friulana.
6. L'attività amministrativa del comune persegue i fini determinati dalle leggi e dal presente Statuto ed è improntata a criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità.

Art. 4 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Friuli - Venezia Giulia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 5 - Albo Pretorio

1. La giunta comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il personale dipendente all'uopo designato ed il messo comunale curano l'affissione degli atti di cui al 1 comma. ( art. 34, 2° c. L.R. n. 49/91).

Art. 6 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Casarsa della Delizia.
2. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Lo stemma attuale, formato da uno scudo sannitico consta di tre parti: un campo con sfondo rosso sui cui accampa una "fede" di due mani, strette in amicizia, una parte inferiore suddivisa in due metà, l'una raffigurante una casa ardente sulla campagna verde, l'altra raffigurante l'Agnus Dei su campo azzurro, con la bandierina sorretta dalla croce.
3. Il Comune ha facoltà di esporre il proprio gonfalone sugli edifici pubblici, accanto alla bandiera tricolore, oltre che nelle ricorrenze nazionali anche in ogni occasione che l'amministrazione ritiene significativa per la propria comunità (art. 28 L.R. n. 23/1997).