STATUTO COMUNALE DI CASARSA DELLA DELIZIA

 


PARTE I - ORDINAMENTO STRUTTURALE, Titolo I - ORGANI ELETTIVI


Art. 7 - Organi

1. Sono organi del Comune: Il Sindaco, il Consiglio e la Giunta.

Art. 8 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto comunale, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte ed indica il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute, ferma restando la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente. Ai fini della determinazione del terzo non va computato il sindaco.
4. Il regolamento fissa, altresì, le modalità attraverso le quali fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
5. Le funzioni di presidente del consiglio comunale sono esercitate dal sindaco.
6. Il presidente del consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

Art. 9 - Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari. Ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 le competenze del Consiglio sono le seguenti:
a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, il rendiconto, i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati e i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) la contrazione dei mutui non espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l'emissione di prestiti obbligazionari;
i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o direttore se nominato o di altri funzionari;
m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonchè la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
n) l'approvazione dei verbali della seduta precedente;
o) la nomina del collegio dei revisori del conto.

2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'ente.
6. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento contenente gli indirizzi generali di governo.
7. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei Conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.
8. Il Consiglio può esprimere, all'atto della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.
9. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

Art. 10 - Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:
a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma, l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.
3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo statuto e la programmazione generale adottata.

Art. 11 - Sedute e convocazioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in sedute ordinarie, straordinarie e urgenti.
2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco che ne formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta Comunale.
3. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, il Consiglio Comunale è convocato dal Vice Sindaco. In assenza, anche momentanea, del Sindaco, presiede il Vice Sindaco, qualora sia anche Consigliere Comunale. In assenza del Vice Sindaco presiede l'Assessore più anziano di età qualora sia anche Consigliere Comunale. In assenza degli Assessori la presidenza viene assunta dal Consigliere anziano.
4. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso di convocazione deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta.
In caso di convocazione straordinaria il predetto termine è ridotto a tre giorni. Se invece la convocazione viene disposta in via di urgenza l'avviso di convocazione va consegnato almeno 24 ore prima dell'adunanza.
5. Per giorni liberi si intende che non va conteggiato quello in cui avrà luogo la seduta del consiglio, mentre va considerato quello di avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
6. La consegna dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:
-mediante il messo comunale;
-mediante telegramma o raccomandata;
-mediante consegna dell'avviso a mani dell'interessato, che sottoscrive per ricevuta;
-mediante fax.

Art. 12 - La prima seduta del Consiglio Comunale neoeletto

1. La prima seduta del consiglio comunale è convocata nel termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi nel termine di 10 giorni dalla convocazione.
2. Detta seduta consiliare è convocata e presieduta dal sindaco non essendo prevista in Comune di Casarsa della Delizia la specifica figura di presidente.
3. Nella prima seduta il consiglio comunale esamina, prima di deliberare su qualsivoglia altro oggetto, la condizione degli eletti e dichiara la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause di cui all'art. 60 del T.U., provvedendo secondo la procedura indicata dal successivo articolo 69 dello stesso.
4. Nella prima seduta il consiglio comunale elegge nel proprio seno la commissione elettorale comunale.


Art.13 - Commissioni

1. Il Consiglio esercita le proprie funzioni con il supporto di commissioni di carattere permanente o formate per scopi specifici, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale o anche da soggetti esperti, esterni al consiglio, nel caso le questioni da trattare attengano a materie di rilevanza pubblica e di particolare specialità.
2. Il Consiglio disciplina con regolamento il funzionamento delle Commissioni, perseguendo l'obiettivo della efficienza decisionale.
3. Alle Commissioni è affidato il ruolo di agevolare e snellire i lavori degli organi collegiali, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione e alle altre questioni sottoposte al Consiglio o di consulenza in presenza di questioni di particolare specificità e complessità.

4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari del Comune, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi ultimi o il Sindaco lo richiedano.

Art. 14 - Commissioni di indagine

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.
2. Dette Commissioni saranno formate da un numero di componenti equivalente ai gruppi presenti in Consiglio ed al fine del rispetto della proporzionalità ogni Commissario disporrà di tanti voti quanti sono i componenti del gruppo a cui appartiene.
3. Il regolamento ne disciplina i poteri, l'organizzazione ed il funzionamento.

Art. 15 - Attribuzioni delle Commissioni

1. Le funzioni di indirizzo e di orientamento vengono svolte dalle Commissioni permanenti attraverso l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
- la nomina del Presidente della Commissione;
- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
- forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 16 - Consiglieri

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. I consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intero territorio comunale. Singolarmente o in gruppo hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio, nonchè di presentare interrogazioni e mozioni, rispettando le procedure stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
3. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che nella elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza.
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio. La presentazione può avvenire durante la seduta con richiesta di verbalizzazione, oppure per iscritto tramite il Segretario Comunale. Nel secondo caso, la data di presentazione coincide con la data di protocollo. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano della presa d'atto e diventano immediatamente efficaci. La surrogazione deve avvenire entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. In tal caso, il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 17 - Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazioni e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".
3. Ai sensi del presente Statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili ed alla successiva comunicazione alla Giunta e ai capigruppo consiliari.
4. Per assicurare la massima trasparenza ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.

Art. 18 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 19 - Decadenza per mancata partecipazione alle sedute

1. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro 15 giorni dalla stessa.
2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, ovvero a cinque sedute nell'anno senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dello stesso.
3. Trascorso tale termine, la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio e copia dell'eventuale deliberazione è notificata all'interessato entro 15 giorni.

Art. 20 - Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune;
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

Art. 21 - Nomina e prerogative

1. Gli assessori sono nominati dal Sindaco nei termini e con le modalità stabilite dalle leggi e dallo Statuto.
2. La composizione della Giunta viene comunicata dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione oppure alla prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di uno o più assessori.
3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo giuntale e l'istituto della revoca sono disciplinati dalla legge o dal presente Statuto.
4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. Il provvedimento di revoca va notificato all'interessato immediatamente. Entro venti giorni dalla data di revoca, il Sindaco deve nominare il nuovo assessore. Le dimissioni da assessore vanno presentate al Sindaco; le stesse sono irrevocabili e producono effetti dalla data di presentazione che coincide con la data di protocollo. Entro i successivi venti giorni, il Sindaco procede alla nomina del nuovo assessore. In caso di decesso o decadenza il Sindaco entro il medesimo termine procede alla nomina del nuovo assessore.
5. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza
o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. In tal caso la Giunta stessa rimane in carica sino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio.

Art. 22 - Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e da numero 4 assessori, tra cui un Vice Sindaco, nominati dal Sindaco anche al di fuori del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
2. L'atto di nomina produce effetti dal momento dell'accettazione da parte dell'interessato. L'accettazione avviene con l'apposizione della firma sul provvedimento di nomina alla presenza del Sindaco il quale procede ad autenticarla.
3. Il Consiglio Comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori nominati al di fuori del Consiglio Comunale.
4. La presenza degli Assessori esterni di cui al precedente comma 3 non modifica il numero degli assessori componenti la Giunta di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Gli Assessori esterni sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare. Partecipano alle sedute del Consiglio e a quelle delle Commissioni consiliari con facoltà di prendere la parola, ma senza la possibilità di esprimere il voto. Hanno diritto, allo stesso modo dei Consiglieri Comunali, di accedere alle informazioni e di depositare proposte al Consiglio; non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
6. I componenti la Giunta Comunale, competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
7. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni proprie degli amministratori e quelle dei dirigenti.

Art. 23 - Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco senza alcuna particolare formalità. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, l'assessore anziano. L'anzianità tra gli assessori è determinata dall'età.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico - amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Gli assessori svolgono attività preparatoria dei lavori di giunta e, nell'ambito degli incarichi permanenti o temporanei loro attribuiti, presentano le proposte di intervento formulate dagli uffici verificando che esse rientrino nell'attuazione dei programmi generali dell'ente approvati dal Consiglio. Forniscono ai responsabili degli uffici del Comune le direttive politiche per la predisposizione dei programmi-obiettivo da sottoporre all'esame degli organi di governo.
5. La Giunta delibera con l'intervento di almeno tre componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la deliberazione si intende non approvata. La votazione sarà segreta solo se si tratti di un giudizio discrezionale su fatti e qualità personali; nelle votazioni con scheda segreta, in caso di parità di voti la deliberazione si intende non approvata.
7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche salvo che la Giunta non disponga diversamente.
8. Alle sedute della Giunta, su richiesta della stessa, partecipano i revisori del conto.
9. Alle sedute di giunta possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco:
a) responsabili dei servizi;
b) consiglieri Comunali;
c) esperti e consulenti esterni;
d) presentatori di istanze, petizioni e proposte.
10. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dal parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio ragioneria/finanziario. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Art. 24 - Attribuzioni

1. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione che per loro natura devono essere adottati da organo collegiale e non rientrino nella competenza esclusiva del Consiglio né siano annoverabili tra gli atti spettanti ai dirigenti ai sensi dell'art. 107 del T.U.O.E.L. La Giunta Comunale svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di Governo:

1. propone al Consiglio i Regolamenti;
2. approva i progetti, i disegni attuativi del programma di bilancio;
3. elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
4. assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
5. elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione di nuove tariffe;
6. approva il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
7. propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
8. approva con delibera le transazioni;
9. fissa la data di convocazione dei comizi per il referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
10. esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione di mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione, Stato, quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

1) decide in ordine a controversie di competenza funzionali che sorgessero tra organi gestionali dell'Ente;
2) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
3) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
4) approva il piano di attribuzione degli obiettivi e risorse su proposta del direttore generale se nominato;
5) conferisce gli incarichi per la tutela legale dell'ente.

Art. 25 - Revoca della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
3. Il Sindaco e gli assessori cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale, con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
5. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, ai sensi delle leggi vigenti, l'Autorità competente procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario.
6. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede, previa diffida, il Prefetto.
7. La seduta del Consiglio Comunale è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione ed alla votazione; gli Assessori esterni non partecipano alla votazione.

Art. 26 - Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali, salvo quanto disposto per la Giunta Comunale dal presente statuto, deliberano validamente, in prima convocazione, con l'intervento della metà dei componenti assegnati, fatto salvo quanto espressamente previsto dall'apposito regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. Il Consiglio Comunale delibera validamente in seconda convocazione con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati. Gli organi collegiali deliberano a maggioranza dei favorevoli sui contrari. Restano salve le maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.
5. I verbali delle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta sono sottoscritti dal Sindaco o da chi per lui presiede la seduta e dal Segretario Comunale.

Art. 27 - Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Il sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione, legale rappresentante del Comune, Ufficiale di Governo per le funzioni di competenza statale, Autorità locale e sanitaria, Ufficiale di pubblica sicurezza, Autorità locale di protezione civile;
3. Nomina gli Assessori comunali.
4. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali - esecutive.
5. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità ed ineleggibilità all'Ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
6. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
7. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del T.U.O.E.L.
8. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 6 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Entro i predetti venti giorni il Sindaco può revocare le dimissioni.
9. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.
10. Il Sindaco rimane in carica fino alla proclamazione del nuovo eletto, conservando però la titolarità delle funzioni di ufficiale di governo fino al giuramento del successore.
11. Il sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Detta mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, nel rispetto di quanto prescritto dell'art. 52 del T.U.O.E.L.


Art. 28 - Durata in carica e giuramento

1. Il sindaco dura in carica per un periodo di tempo pari a quello previsto dalla legge.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile.
3. Il sindaco presta davanti al consiglio , nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Art. 29 - Attribuzioni di amministrazione.

1. Il Sindaco:
- ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- ha la direzione unitaria e il coordinamento della attività politico - amministrativa del Comune;
- coordina l'attività degli Assessori Comunali;
- può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti all'attività amministrativa dei singoli
- assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- impartisce direttive al Segretario Comunale e può allo stesso attribuire, con provvedimento motivato, particolari funzioni;
- previa deliberazione della G.C. e stipula di convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggruppano 15.000 abitanti, può nominare un Direttore Generale;
- quando non risulti stipulata la convenzione di cui al precedente punto, il Sindaco può nominare Direttore Generale il Segretario Titolare;
- ha facoltà di delega;
- sentita la G.C. promuove ed assume iniziative per concludere accordi con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge nell'ambito del programma delineato dal C.C.;
- convoca i comizi per i referendum consultivi;
- adotta ordinanze contingibili ed urgenti nei limiti delle norme in vigore;
- emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza, espropri che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
- adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dal Regolamento di Organizzazione alla G.C., ai Coordinatori di Area o al Direttore se nominato;
- sentita la G.C. determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;
- può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al C.C.;
- sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, nei termini di cui all'art. 50, comma 9, del T.U.O.E.L.;
- attribuisce e definisce eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna nel rispetto degli artt. 109 e 110 del T.U.O.E.L.
- in assenza di personale dirigente può attribuire, con provvedimento motivato, le funzioni di cui all'art. 107 del T.U.O.E.L., in attuazione dell'art. 109 c. 3, del T.U., ai responsabili degli uffici e dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale.
- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
- rappresenta il Comune in giudizio e promuove innanzi all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.

2. Il sindaco, nel rispetto degli indirizzi formulati dal consiglio comunale e delle disposizioni regionali in materia, coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
3. Il sindaco entro il termine di mesi sei dall'elezione, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Entro un mese dalla presentazione di dette linee il consiglio esamina il programma e lo sottopone a votazione.
4. Il consiglio, non oltre il termine fissato per la verifica obbligatoria degli equilibri di bilancio, verifica i limiti di attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e degli assessori, formulando proposte scritte eventuali e proponendo, se ritenuto necessario, la modifica del programma prospettato, mediante presentazione all'ufficio di segreteria di idoneo documento di proposta, con indicazione delle linee di fondo da perseguire.

Art. 30 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:
- acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni e dati anche riservati;
- promuove direttamente o avvalendosi del Direttore Generale se nominato, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- collabora con i revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza agli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 31 - Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:
- stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale che presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri, provvede alla convocazione;
- convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare presiedute dal Sindaco, nei limiti previsti dalle leggi;
- propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede;
- ha il potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;
- quando particolari motivi lo esigano, può delegare a uno o più consiglieri l'esercizio di particolari attribuzioni di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi, esclusivamente con funzioni di indirizzo e di controllo senza poteri di firma con rilevanza esterna;
- riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio

Art. 32 - Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti che gli sono demandati dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni che gli sono affidate dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
3. Il sindaco adotta ogni iniziativa e provvedimento in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.
4. Se il provvedimento contingibile e urgente è rivolto a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 33 - Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore che a tale funzione viene nominato dal Sindaco.
2. Il Vice Sindaco esercita le funzioni del Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del T.U.O.E.L.;
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, il Vice Sindaco svolge le funzioni dello stesso fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
4. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione agli organi previsti dalla legge ed al Consiglio Comunale.

Art. 34 - Pari opportunità - rappresentanza

1. Nei limiti in cui uomo e donna sono rappresentati in Consiglio, di norma, tenute presenti le attitudini e le particolari competenze di ognuno, deve essere garantita la presenza in Giunta di entrambi.
2. Analoga regola deve essere seguita per la costituzione delle Commissioni tenuto conto, tra l'altro, in caso di nomina di persone estranee al Consiglio, del tenore delle designazioni eventualmente acquisite.