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Art. 7 - Organi
1. Sono organi del Comune: Il Sindaco, il Consiglio e la Giunta.
Art. 8 - Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina
l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia
organizzativa e funzionale.
3. Il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo
statuto comunale, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza
assoluta, che prevede le modalità per la convocazione, per la presentazione
e la discussione delle proposte ed indica il numero dei consiglieri necessari
per la validità delle sedute, ferma restando la presenza di almeno
un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente. Ai fini della determinazione
del terzo non va computato il sindaco.
4. Il regolamento fissa, altresì, le modalità attraverso
le quali fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
5. Le funzioni di presidente del consiglio comunale sono esercitate dal
sindaco.
6. Il presidente del consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione
ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte
al consiglio.
Art. 9 - Competenze e attribuzioni
1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste
dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai
criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente
Statuto e nelle norme regolamentari. Ai sensi dell'art. 42 del D.lgs.
n. 267 del 18/08/2000 le competenze del Consiglio sono le seguenti:
a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari,
i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci
annuali e pluriennali e relative variazioni, il rendiconto, i piani territoriali
e urbanistici, i piani particolareggiati e i piani di recupero, i programmi
annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad
essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione
e la modificazione di forme associative;
d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi
di decentramento e di partecipazione;
e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni
e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione
dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività
o servizi mediante convenzione;
f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli
enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) la contrazione dei mutui non espressamente previsti in atti fondamentali
del Consiglio Comunale e l'emissione di prestiti obbligazionari;
i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse
quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e
fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli
appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti
fondamentali del Consiglio e che non ne costituiscano mera esecuzione
e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni
e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o direttore se nominato
o di altri funzionari;
m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonchè
la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni
ad esso espressamente riservata dalla legge;
n) l'approvazione dei verbali della seduta precedente;
o) la nomina del collegio dei revisori del conto.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità,
trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento
e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti
della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale,
regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi
e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse
e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria
annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento e progetto,
i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'ente.
6. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati,
i criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni
per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri
organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del
documento contenente gli indirizzi generali di governo.
7. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte
della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei Conti abbiano segnalato
la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale,
concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività
comunali.
8. Il Consiglio può esprimere, all'atto della nomina ed in ogni
altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi
per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, aziende, organismi
societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa
del Comune.
9. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno
per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione,
la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi
ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed
interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi
che interessano la comunità nazionale.
Art. 10 - Funzioni di controllo politico-amministrativo
1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo
con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti,
per le attività:
a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate,
consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici
e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto
del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma,
l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le
modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno
di essi.
3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite
dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni
di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi
e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva
dell'amministrazione della comunità persegua i principi affermati
dallo statuto e la programmazione generale adottata.
Art. 11 - Sedute e convocazioni
1. L'attività del Consiglio si svolge in sedute ordinarie, straordinarie
e urgenti.
2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco che ne formula
l'ordine del giorno, sentita la Giunta Comunale.
3. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, il Consiglio Comunale
è convocato dal Vice Sindaco. In assenza, anche momentanea, del
Sindaco, presiede il Vice Sindaco, qualora sia anche Consigliere Comunale.
In assenza del Vice Sindaco presiede l'Assessore più anziano di
età qualora sia anche Consigliere Comunale. In assenza degli Assessori
la presidenza viene assunta dal Consigliere anziano.
4. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso di convocazione deve essere
consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta.
In caso di convocazione straordinaria il predetto termine è ridotto
a tre giorni. Se invece la convocazione viene disposta in via di urgenza
l'avviso di convocazione va consegnato almeno 24 ore prima dell'adunanza.
5. Per giorni liberi si intende che non va conteggiato quello in cui avrà
luogo la seduta del consiglio, mentre va considerato quello di avvenuta
consegna dell'avviso di convocazione.
6. La consegna dell'avviso di convocazione può essere eseguita
in uno dei seguenti modi:
-mediante il messo comunale;
-mediante telegramma o raccomandata;
-mediante consegna dell'avviso a mani dell'interessato, che sottoscrive
per ricevuta;
-mediante fax.
Art. 12 - La prima seduta del Consiglio Comunale neoeletto
1. La prima seduta del consiglio comunale è convocata nel termine
perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi nel termine
di 10 giorni dalla convocazione.
2. Detta seduta consiliare è convocata e presieduta dal sindaco
non essendo prevista in Comune di Casarsa della Delizia la specifica figura
di presidente.
3. Nella prima seduta il consiglio comunale esamina, prima di deliberare
su qualsivoglia altro oggetto, la condizione degli eletti e dichiara la
ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause di cui
all'art. 60 del T.U., provvedendo secondo la procedura indicata dal successivo
articolo 69 dello stesso.
4. Nella prima seduta il consiglio comunale elegge nel proprio seno la
commissione elettorale comunale.
Art.13 - Commissioni
1. Il Consiglio esercita le proprie funzioni con il supporto di commissioni
di carattere permanente o formate per scopi specifici, costituite nel
proprio seno con criterio proporzionale o anche da soggetti esperti, esterni
al consiglio, nel caso le questioni da trattare attengano a materie di
rilevanza pubblica e di particolare specialità.
2. Il Consiglio disciplina con regolamento il funzionamento delle Commissioni,
perseguendo l'obiettivo della efficienza decisionale.
3. Alle Commissioni è affidato il ruolo di agevolare e snellire
i lavori degli organi collegiali, svolgendo attività preparatoria
in ordine alle proposte di deliberazione e alle altre questioni sottoposte
al Consiglio o di consulenza in presenza di questioni di particolare specificità
e complessità.
4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, Sindaco,
Assessori, organismi associativi, funzionari del Comune, rappresentanti
di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni
qualvolta questi ultimi o il Sindaco lo richiedano.
Art. 14 - Commissioni di indagine
1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può
istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività
dell'Amministrazione.
2. Dette Commissioni saranno formate da un numero di componenti equivalente
ai gruppi presenti in Consiglio ed al fine del rispetto della proporzionalità
ogni Commissario disporrà di tanti voti quanti sono i componenti
del gruppo a cui appartiene.
3. Il regolamento ne disciplina i poteri, l'organizzazione ed il funzionamento.
Art. 15 - Attribuzioni delle Commissioni
1. Le funzioni di indirizzo e di orientamento vengono svolte dalle Commissioni
permanenti attraverso l'esame preparatorio degli atti deliberativi del
Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo
stesso.
2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è
l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale
individuate dal Consiglio Comunale.
3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti
attribuzioni:
- la nomina del Presidente della Commissione;
- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni
loro assegnate dagli organi del Comune;
- forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle
quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù
di previsione regolamentare sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini,
ricerche ed elaborazione di proposte.
Art. 16 - Consiglieri
1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione
ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa
deliberazione.
2. I consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di
mandato e rappresentano l'intero territorio comunale. Singolarmente o
in gruppo hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del
Consiglio, nonchè di presentare interrogazioni e mozioni, rispettando
le procedure stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale. Sono responsabili
dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
3. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere
che nella elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più
alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza.
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal Consigliere
medesimo al Consiglio. La presentazione può avvenire durante la
seduta con richiesta di verbalizzazione, oppure per iscritto tramite il
Segretario Comunale. Nel secondo caso, la data di presentazione coincide
con la data di protocollo. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano
della presa d'atto e diventano immediatamente efficaci. La surrogazione
deve avvenire entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
In tal caso, il seggio è attribuito al candidato che nella medesima
lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
Art. 17 - Diritti e doveri dei consiglieri
1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa
e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati
dal regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazioni e degli emendamenti, che incidono
in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione
dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto
procedimento".
3. Ai sensi del presente Statuto si intende per "giusto procedimento"
quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva
istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili ed alla successiva
comunicazione alla Giunta e ai capigruppo consiliari.
4. Per assicurare la massima trasparenza ogni consigliere deve comunicare,
secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla
fine del mandato, i redditi posseduti.
Art. 18 - Gruppi consiliari
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto
nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora
non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i
capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior
numero di voti per ogni lista.
2. Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
Art. 19 - Decadenza per mancata partecipazione alle sedute
1. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza
dalla seduta entro 15 giorni dalla stessa.
2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, ovvero a cinque
sedute nell'anno senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento
per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso
all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro
15 giorni dalla notifica dello stesso.
3. Trascorso tale termine, la proposta di decadenza è sottoposta
al Consiglio e copia dell'eventuale deliberazione è notificata
all'interessato entro 15 giorni.
Art. 20 - Giunta Comunale
1. La Giunta è l'organo di governo del Comune;
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità,
della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi
e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali
ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.
Art. 21 - Nomina e prerogative
1. Gli assessori sono nominati dal Sindaco nei termini e con le modalità
stabilite dalle leggi e dallo Statuto.
2. La composizione della Giunta viene comunicata dal Sindaco al Consiglio
nella prima seduta successiva alla elezione oppure alla prima seduta successiva
alla nomina nel caso di sostituzione di uno o più assessori.
3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione
giuridica, lo status dei componenti l'organo giuntale e l'istituto della
revoca sono disciplinati dalla legge o dal presente Statuto.
4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata
comunicazione al Consiglio. Il provvedimento di revoca va notificato all'interessato
immediatamente. Entro venti giorni dalla data di revoca, il Sindaco deve
nominare il nuovo assessore. Le dimissioni da assessore vanno presentate
al Sindaco; le stesse sono irrevocabili e producono effetti dalla data
di presentazione che coincide con la data di protocollo. Entro i successivi
venti giorni, il Sindaco procede alla nomina del nuovo assessore. In caso
di decesso o decadenza il Sindaco entro il medesimo termine procede alla
nomina del nuovo assessore.
5. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza
o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento
del Consiglio. In tal caso la Giunta stessa rimane in carica sino alla
elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio.
Art. 22 - Composizione
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la convoca e
la presiede e da numero 4 assessori, tra cui un Vice Sindaco, nominati
dal Sindaco anche al di fuori del Consiglio Comunale, tra i cittadini
in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità
alla carica di Consigliere Comunale.
2. L'atto di nomina produce effetti dal momento dell'accettazione da parte
dell'interessato. L'accettazione avviene con l'apposizione della firma
sul provvedimento di nomina alla presenza del Sindaco il quale procede
ad autenticarla.
3. Il Consiglio Comunale procede all'accertamento delle condizioni di
eleggibilità e di compatibilità degli assessori nominati
al di fuori del Consiglio Comunale.
4. La presenza degli Assessori esterni di cui al precedente comma 3 non
modifica il numero degli assessori componenti la Giunta di cui al comma
1 del presente articolo.
5. Gli Assessori esterni sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori
di estrazione consiliare. Partecipano alle sedute del Consiglio e a quelle
delle Commissioni consiliari con facoltà di prendere la parola,
ma senza la possibilità di esprimere il voto. Hanno diritto, allo
stesso modo dei Consiglieri Comunali, di accedere alle informazioni e
di depositare proposte al Consiglio; non possono presentare interrogazioni,
interpellanze e mozioni.
6. I componenti la Giunta Comunale, competenti in materia di urbanistica,
di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività
professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio
da essi amministrato.
7. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie
funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio
di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le
funzioni proprie degli amministratori e quelle dei dirigenti.
Art. 23 - Funzionamento della Giunta
1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando
le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, secondo
quanto disposto dall'articolo successivo.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco senza alcuna particolare formalità.
Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco
o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, l'assessore anziano. L'anzianità
tra gli assessori è determinata dall'età.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura
l'unità dell'indirizzo politico - amministrativo e la collegiale
responsabilità di decisione della stessa.
4. Gli assessori svolgono attività preparatoria dei lavori di giunta
e, nell'ambito degli incarichi permanenti o temporanei loro attribuiti,
presentano le proposte di intervento formulate dagli uffici verificando
che esse rientrino nell'attuazione dei programmi generali dell'ente approvati
dal Consiglio. Forniscono ai responsabili degli uffici del Comune le direttive
politiche per la predisposizione dei programmi-obiettivo da sottoporre
all'esame degli organi di governo.
5. La Giunta delibera con l'intervento di almeno tre componenti ed a maggioranza
assoluta di voti.
6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la deliberazione
si intende non approvata. La votazione sarà segreta solo se si
tratti di un giudizio discrezionale su fatti e qualità personali;
nelle votazioni con scheda segreta, in caso di parità di voti la
deliberazione si intende non approvata.
7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche salvo che la Giunta non disponga
diversamente.
8. Alle sedute della Giunta, su richiesta della stessa, partecipano i
revisori del conto.
9. Alle sedute di giunta possono partecipare, senza diritto di voto e
su determinazione del Sindaco:
a) responsabili dei servizi;
b) consiglieri Comunali;
c) esperti e consulenti esterni;
d) presentatori di istanze, petizioni e proposte.
10. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere
corredata dal parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile,
rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile
del servizio ragioneria/finanziario. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Art. 24 - Attribuzioni
1. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione
che per loro natura devono essere adottati da organo collegiale e non
rientrino nella competenza esclusiva del Consiglio né siano annoverabili
tra gli atti spettanti ai dirigenti ai sensi dell'art. 107 del T.U.O.E.L.
La Giunta Comunale svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti
deliberativi generali con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi
perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici
nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite
dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti. La Giunta, in particolare,
nell'esercizio delle attribuzioni di Governo:
1. propone al Consiglio i Regolamenti;
2. approva i progetti, i disegni attuativi del programma di bilancio;
3. elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti
da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
4. assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con
gli organi di partecipazione;
5. elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione di nuove
tariffe;
6. approva il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi
nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
7. propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
8. approva con delibera le transazioni;
9. fissa la data di convocazione dei comizi per il referendum consultivi
e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso
l'accertamento della regolarità del procedimento;
10. esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione di mezzi,
funzioni delegate dalla Provincia, Regione, Stato, quando non espressamente
attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:
1) decide in ordine a controversie di competenza funzionali che sorgessero
tra organi gestionali dell'Ente;
2) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di
rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti
dal Consiglio;
3) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri,
gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività
dell'apparato;
4) approva il piano di attribuzione degli obiettivi e risorse su proposta
del direttore generale se nominato;
5) conferisce gli incarichi per la tutela legale dell'ente.
Art. 25 - Revoca della Giunta Comunale
1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio
Comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta
non comporta obbligo di dimissioni.
3. Il Sindaco e gli assessori cessano dalla carica in caso di approvazione
di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale, con voto della
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti
dei Consiglieri assegnati.
5. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre
trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata,
ai sensi delle leggi vigenti, l'Autorità competente procede allo
scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario.
6. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio Comunale
nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede, previa diffida,
il Prefetto.
7. La seduta del Consiglio Comunale è pubblica ed il Sindaco e
gli Assessori partecipano alla discussione ed alla votazione; gli Assessori
esterni non partecipano alla votazione.
Art. 26 - Deliberazioni degli organi collegiali
1. Gli organi collegiali, salvo quanto disposto per la Giunta Comunale
dal presente statuto, deliberano validamente, in prima convocazione, con
l'intervento della metà dei componenti assegnati, fatto salvo quanto
espressamente previsto dall'apposito regolamento per il funzionamento
del consiglio comunale. Il Consiglio Comunale delibera validamente in
seconda convocazione con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri
assegnati. Gli organi collegiali deliberano a maggioranza dei favorevoli
sui contrari. Restano salve le maggioranze speciali previste espressamente
dalle leggi e dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese.
Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone,
quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento
delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione
da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche.
Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su
"persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento
in "seduta privata".
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione,
il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio
e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità
ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa
alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità.
In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del
collegio nominato dal Presidente.
5. I verbali delle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta sono sottoscritti
dal Sindaco o da chi per lui presiede la seduta e dal Segretario Comunale.
Art. 27 - Sindaco
1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e
diretto ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Il sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione, legale
rappresentante del Comune, Ufficiale di Governo per le funzioni di competenza
statale, Autorità locale e sanitaria, Ufficiale di pubblica sicurezza,
Autorità locale di protezione civile;
3. Nomina gli Assessori comunali.
4. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività
degli Assessori e delle strutture gestionali - esecutive.
5. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità
ed ineleggibilità all'Ufficio di Sindaco, il suo status e le cause
di cessazione dalla carica.
6. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza
o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento
del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla
elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni
le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
7. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento
temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della
funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del T.U.O.E.L.
8. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono
gli effetti di cui al comma 6 trascorso il termine di venti giorni dalla
loro presentazione al Consiglio. Entro i predetti venti giorni il Sindaco
può revocare le dimissioni.
9. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza
del Sindaco nonché della Giunta.
10. Il Sindaco rimane in carica fino alla proclamazione del nuovo eletto,
conservando però la titolarità delle funzioni di ufficiale
di governo fino al giuramento del successore.
11. Il sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione
di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei
componenti il consiglio. Detta mozione deve essere motivata e sottoscritta
da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal
fine il sindaco, nel rispetto di quanto prescritto dell'art. 52 del T.U.O.E.L.
Art. 28 - Durata in carica e giuramento
1. Il sindaco dura in carica per un periodo di tempo pari a quello previsto
dalla legge.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non
è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile.
3. Il sindaco presta davanti al consiglio , nella seduta di insediamento,
il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
Art. 29 - Attribuzioni di amministrazione.
1. Il Sindaco:
- ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- ha la direzione unitaria e il coordinamento della attività politico
- amministrativa del Comune;
- coordina l'attività degli Assessori Comunali;
- può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti all'attività
amministrativa dei singoli
- assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- impartisce direttive al Segretario Comunale e può allo stesso
attribuire, con provvedimento motivato, particolari funzioni;
- previa deliberazione della G.C. e stipula di convenzione tra Comuni
le cui popolazioni assommate raggruppano 15.000 abitanti, può nominare
un Direttore Generale;
- quando non risulti stipulata la convenzione di cui al precedente punto,
il Sindaco può nominare Direttore Generale il Segretario Titolare;
- ha facoltà di delega;
- sentita la G.C. promuove ed assume iniziative per concludere accordi
con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge nell'ambito del programma
delineato dal C.C.;
- convoca i comizi per i referendum consultivi;
- adotta ordinanze contingibili ed urgenti nei limiti delle norme in vigore;
- emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza, espropri
che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
- adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dal Regolamento
di Organizzazione alla G.C., ai Coordinatori di Area o al Direttore se
nominato;
- sentita la G.C. determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici,
dei servizi e degli esercizi comunali;
- può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione
al C.C.;
- sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina,
alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso
Enti, aziende ed istituzioni, nei termini di cui all'art. 50, comma 9,
del T.U.O.E.L.;
- attribuisce e definisce eventuali incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna nel rispetto degli artt. 109 e 110 del T.U.O.E.L.
- in assenza di personale dirigente può attribuire, con provvedimento
motivato, le funzioni di cui all'art. 107 del T.U.O.E.L., in attuazione
dell'art. 109 c. 3, del T.U., ai responsabili degli uffici e dei servizi
indipendentemente dalla loro qualifica funzionale.
- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
- rappresenta il Comune in giudizio e promuove innanzi all'autorità
giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.
2. Il sindaco, nel rispetto degli indirizzi formulati dal consiglio comunale
e delle disposizioni regionali in materia, coordina gli orari degli esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
3. Il sindaco entro il termine di mesi sei dall'elezione, sentita la giunta,
presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed
ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Entro un mese dalla presentazione
di dette linee il consiglio esamina il programma e lo sottopone a votazione.
4. Il consiglio, non oltre il termine fissato per la verifica obbligatoria
degli equilibri di bilancio, verifica i limiti di attuazione delle linee
programmatiche da parte del sindaco e degli assessori, formulando proposte
scritte eventuali e proponendo, se ritenuto necessario, la modifica del
programma prospettato, mediante presentazione all'ufficio di segreteria
di idoneo documento di proposta, con indicazione delle linee di fondo
da perseguire.
Art. 30 - Attribuzioni di vigilanza
1. Il Sindaco:
- acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni
e dati anche riservati;
- promuove direttamente o avvalendosi del Direttore Generale se nominato,
indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni
presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni,
appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e
ne informa il Consiglio Comunale;
- collabora con i revisori dei conti del Comune per definire le modalità
di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi,
aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune,
svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio
ed in coerenza agli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
Art. 31 - Attribuzioni di organizzazione
1. Il Sindaco:
- stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle sedute
e dispone la convocazione del Consiglio Comunale che presiede ai sensi
del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri,
provvede alla convocazione;
- convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo
la disciplina regolamentare;
- esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi
pubblici di partecipazione popolare presiedute dal Sindaco, nei limiti
previsti dalle leggi;
- propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta
e la presiede;
- ha il potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni
ad uno o più assessori;
- quando particolari motivi lo esigano, può delegare a uno o più
consiglieri l'esercizio di particolari attribuzioni di sua competenza
inerenti a specifiche attività o servizi, esclusivamente con funzioni
di indirizzo e di controllo senza poteri di firma con rilevanza esterna;
- riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio
Art. 32 - Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale
1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli
adempimenti che gli sono demandati dalle leggi in materia elettorale,
di leva militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai
regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità
e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria,
delle funzioni che gli sono affidate dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine
pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo adotta, con atto motivato
e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti
contingibili e urgenti in materia sanità ed igiene, edilizia e
polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano
l'incolumità dei cittadini;
3. Il sindaco adotta ogni iniziativa e provvedimento in materia di informazione
della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.
4. Se il provvedimento contingibile e urgente è rivolto a persone
determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco
può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio
dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente
articolo.
Art. 33 - Vice Sindaco
1. Il Vice Sindaco è l'Assessore che a tale funzione viene nominato
dal Sindaco.
2. Il Vice Sindaco esercita le funzioni del Sindaco in caso di assenza
o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio
della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del T.U.O.E.L.;
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza
o decesso del Sindaco, il Vice Sindaco svolge le funzioni dello stesso
fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
4. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed agli assessori deve essere
fatta comunicazione agli organi previsti dalla legge ed al Consiglio Comunale.
Art. 34 - Pari opportunità - rappresentanza
1. Nei limiti in cui uomo e donna sono rappresentati in Consiglio, di
norma, tenute presenti le attitudini e le particolari competenze di ognuno,
deve essere garantita la presenza in Giunta di entrambi.
2. Analoga regola deve essere seguita per la costituzione delle Commissioni
tenuto conto, tra l'altro, in caso di nomina di persone estranee al Consiglio,
del tenore delle designazioni eventualmente acquisite.
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