|
STATUTO COMUNALE DI CASARSA DELLA DELIZIA
|
|
|
|
|
|
Titolo III - SERVIZI
|
|
|
Art. 44 - Gestione in economia 1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni
o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di
una istituzione o di una azienda speciale. Art. 45 - La concessione a terzi 1. Il Consiglio Comunale, quando sussistano motivazioni tecniche, economiche
e di opportunità, sociale, può affidare la gestione di servizi
pubblici in concessione a terzi. 1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie,
delibera gli atti costitutivi di Aziende speciali per la gestione dei
servizi produttivi e di sviluppo economico e civile. Art. 47 - Le Istituzioni 1. Il Consiglio Comunale, per l'esercizio dei servizi sociali, che necessitano
di particolare autonomia gestionale, costituisce Istituzioni mediante
apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione
e dell'attività dell'Istituzione e previa redazione di apposito
piano tecnico - finanziario dal quale risultano: i costi dei servizi,
le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi
i fondi liquidi. Art. 48 - Il Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'Istituzione
sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra coloro
che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate
esperienze di amministrazione. Art. 49 - Il Presidente 1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione. Art. 50 - Il Direttore 1. Dirige tutta l'attività dell'Istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle Istituzioni. E' nominato in seguito a pubblico concorso e la sua figura deve essere prevista nella pianta organica del Comune. Art. 51 - Nomina e revoca 1. Gli Amministratori delle Istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale,
nei termini di legge, sulla base di un documento corredato dai curriculum
dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
1. Negli Statuti delle Società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le Società stesse ed il Comune. Art. 53 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni 1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per
promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra
quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi,
alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere. |
|